Gennaio 27, 2023
La regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)
La circolare n. 2 del 2023 pubblicata oggi 27/01/2023 precisa che possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni formali, commesse dalla generalità dei contribuenti, in materia di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento di una somma di euro 200 per ciascun periodo di imposta e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, che deve avvenire al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).
La circolare fornisce un elenco esemplificativo delle violazioni formali che rientrano nella definizione e chiarisce che non è invece possibile avvalersi della regolarizzazione:
- con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure)
- per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato
- per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.
Secondo il documento di prassi, la tardiva od omessa comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, non può essere ricompresa fra le ipotesi di violazioni formali oggetto di possibile regolarizzazione. Ciò perchè detta comunicazione costituisce uno dei documenti necessari per poter beneficiare delle detrazioni sulle spese per il risparmio energetico.
Viene inoltre chiarito che restano escluse dalla sanatoria le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. In particolare l’obbligo di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE. Tale esclusione vale anche per le violazioni dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1 del Dl n. 167/1990 da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari.
Sono prorogati di due anni i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione. Sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di irrogazione della sanzione, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata.