Dicembre 28, 2019
L’iva a “cavallo d’anno”.
Sulla base del sistema normativo fiscale vigente per le fatture “a cavallo d’anno”, non trova applicazione, anzi viene esclusa, la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per cui particolare attenzione va posta per le fatture datate dicembre 2019 è pervenute nel 2020. Infatti il comma 1 dell’articolo 1 del D.P.R. n. 100 del 1998 come modificato dall’articolo 14 del D.L. n. 119 del 2018 stabilisce che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e’ in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ((Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.)) Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.”
Ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 633/72 il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti può essere esercitato con:
- l’esigibilità dell’imposta che si identifica con la data di effettuazione dell’operazione;
- il momento in cui si realizzano due requisiti: a) sostanziale dell’effettuazione dell’operazione; b) formale di possesso della fattura d’acquisto;
- la registrata entro il 15 del mese successivo della fattura di acquisto. nel mese precedente la registrazione, qualora l’operazione sia avvenuta nel mese precedente è la fattura ricevuta e registrata entro i primi 15 giorni del mese successivo;
- la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è ricevuta la fattura esercitando, quindi il diritto alla detrazione, entro il termine di presentazione della summenzionata dichiarazione.
Per cui, in base a quanto previsto dal sistema normativo applicabile, le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nello stesso mese la detrazione dell’Iva potrà essere esercitata alternativamente:
- nella liquidazione del mese di dicembre 2019;
- nella dichiarazione Iva dell’anno 2019 in scadenza al 30.04.2020. Qualora si opti per tale soluzione occorre annotare, le fatture di acquisto, “separatamente” in un apposito sezionale del registro Iva acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Modello Iva relativo al periodo di imposta 2019, senza rientrare in una liquidazione Iva.
Per le fatture con data dicembre 2019 e pervenute nel corso del mese di gennaio 2020 il diritto alla detrazione dell’IVA potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 2020 oppure in alternativa con la dichiarazione IVA relativa all’anno 2020.
Pertanto i documenti avente data dicembre 2019 anche se ricevuti entro il 15 gennaio 2020 la relativa IVA non potranno essere considerata nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2019 ma potrà essere esercitata la detrazione IVA nel mese di gennaio 2020.
L’Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 129 del 10.07.2019 chiarito che la fattura si considera ricevuta:
- qualora il Sistema di Interscambio (SDI) riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi;
- qualora il Sistema di Interscambio (SDI), per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l’Iva diventa detraibile.
Il divieto di cui al comma 1 dell’art. 1 del DPR n. 100/1998 ha conseguenze anche sull’istituto dell’acconto IVA, qualora i soggetti obbligati abbiano optato per il c.d. “metodo previsionale”.
Il cedente/prestatore ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 del DPR 633/72, come modificato dal D.L. n. 119/2018, può emettere la fattura “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6” e qualora la data di effettuazione dell’operazione sia diversa da quella della fattura ai sensi del comma 2 del citato articolo va espressamente riportata nel documento.
Con la circolare n. 14 del 2019 l’agenzia delle Entrate ha evidenziato che lo SDI attesta “inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria)” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. Per cui nei casi di non corrispondenza tra data fattura e data di effettuazione dell’operazione occorre indicare nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura la data di effettuazione dell’operazione
Nel caso in cui una cessione di beni sia stata effettuata il 29 dicembre 2019, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l’10 gennaio 2020), per cui il campo “Data” verrà valorizzato con la data di effettuazione dell’operazione, nel nostro esempio 29 dicembre 2019, mentre la data di emissione sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il Sistema di Interscambio. Per cui si avrà la seguente situazione:
- il cedente/prestatore è obbligato ad indicare nella liquidazione IVA di dicembre 2019 l’imposta del documento relativo all’operazione posta in essere a dicembre 2019 e la cui fattura è stata inviata allo SDI entro il termine dei 12 giorni (nel nostro esempio entro il 10 gennaio 2020);
- il cessionario/committente che riceverà la fattura a gennaio 2020, avendola il cedente inviata allo SDI nei primi giorni di gennaio 2020, non può esercitare il diritto alla detrazione nel mese di dicembre 2019, neppure se procedesse all’annotazione entro il 15 del mese successivo non trovando applicazione la “retro-imputazione” dell’imposta come espressamente escluso dal comma 1 dell’articolo 1 del DPR n. 100/1998.
L’Nei casi in cui cedente/prestatore procedesse ad anticipare l’emissione della e-fattura rispetto all’effettiva data di consegna del bene, nel campo “Data”, all’interno del file, dovrebbe essere riportato il giorno in cui il soggetto passivo predispone la fattura elettronica. La trasmissione allo SdI potrà comunque avvenire entro dodici giorni da tale data (cfr., al proposito, le risposte a interpello nn. 389/2019 e 528/2019).
Dicembre 19, 2019
LE AGEVOLAZIONI 2020 Casa, bonus facciate o ecobonus. Le agevolazioni per i lavori su balconi, tende e intonaci.
La detrazione per il restauro delle pareti esterne degli edifici incrocia gli altri sconti. Fuori dalle zone più urbanizzate e per chi non fa il cappotto resta la chance del 50%
Il bonus facciate si inserisce in un quadro di detrazioni sui lavori in casa già ricchissimo. Con il risultato che nel 2020 ci sarà un incrocio di sconti fiscali: in base al tipo di intervento e di immobile (condominio o abitazione singola), alla zona in cui si trova il fabbricato e agli obiettivi di risparmio energetico. La nuova detrazione è pari al 90% delle spese pagate l’anno prossimo per i lavori in facciata, anche solo di pulitura e tinteggiatura. Ma solo nelle «zone omogenee» A e B (cioè quelle più abitate) e per le «strutture opache» degli edifici, compresi balconi, fregi e ornamenti.
Dicembre 18, 2019
Al via il nuovo Smart&Start Italia. Ecco le novità per le startup innovative.
La semplificazione dei criteri di valutazione e di rendicontazione; l’introduzione di nuove premialità, l’incremento del finanziamento agevolato fino al 90%; fondo perduto fino al 30% per le imprese del Sud e un periodo di ammortamento più lungo.
Sono queste le principali novità di Smart&Start Italia, l’incentivo del Mise gestito da Invitalia che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative su tutto il territorio nazionale, introdotte con la Circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019 della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (secondo la nuova disciplina introdotta dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019).
Leggi l’articolo completo su https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia